Buche in strada: chi paga?

30 ottobre 2021

Buche e avvallamenti sono un serio problema per le nostre strade

Chi paga i danni causati da buche o strade senza manutenzione?

Il decadimento della qualità del sistema stradale è sotto gli occhi di tutti. Come sono chiari ed evidenti i danni prodotti a tutti i mezzi che percorrono le strade, accelerandone molto l'usura e la necessità di interventi, ma soprattutto alle persone che li usano. Per non parlare dei rischi potenziali in termini di incidenti e altro genere di urti o sbandamenti. Un pedone ed un motociclista possono cadere a causa di una buca non coperta o un'auto può sbandare colpendo qualcosa o qualcuno o comunque subire dei danni alle sospensioni.

Questo apre a un complesso quadro

Perché sì, l'amministrazione pubblica può essere chiamata a risarcire, ma ci sono dei paletti e delle condizioni. Ad esempio, delle strade e delle loro pertinenze (marciapiedi) poste all'interno dell'abitato è proprietario il Comune, obbligato, anche solo per questo, alla loro manutenzione ed alla loro custodia.

Nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, l'art. 2051 c.c. opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale - tra la cosa e l’evento dannoso – ; del caso fortuito – evento imprevisto ed imprevedibile – che interrompe, cancellandolo, tale rapporto causale (responsabilità oggettiva) e delle comuni regole di diligenza e prudenza alle quali sono soggetti oltre ai conducenti dei mezzi anche i semplici pedoni (pericolo occulto, insidia o trabocchetto).

Come in ogni caso, c'è la norma; ma ci sono anche le infinite sfaccettature della realtà che impongono di distinguere ogni sinistro dall’altro.

E così che:

  1. Nel caso di un motociclista che transitando su una strada perde il controllo del mezzo e cade a causa della presenza sull’asfalto di una considerevole quantità di cera, conseguenza accertata di una tradizionale fiaccolata religiosa, la Corte di Cassazione ha concluso per la prevedibilità da parte dell’evento  sotto il duplice profilo della abituale ricorrenza della processione e del coinvolgimento di un’ampia porzione della carreggiata, ritenendo per questo responsabile dell’evento dannoso la P.A.  (Cass. civ., Sent., 23 gennaio 2019, n. 1725);
  2. è stata invece ritenuta infondata la domanda giudiziale di una coppia di genitori volta all'affermazione della responsabilità del Comune, in relazione ai danni subiti dalla figlia minore degli istanti e dal proprio ciclomotore, in conseguenza della rovinosa caduta ritenuta causata dalla presenza di una grossa buca sul manto stradale, in quanto non era stata fornita dai danneggiati la prova dell'elemento soggettivo della colpa ossia che a provocare il danno fosse stata una situazione di pericolo occulto. Nel caso di specie, la circostanza per la quale la danneggiata percorreva a bordo del suo ciclomotore una strada costellata di buche e disseminata di cubetti di porfido, induce ad escludere la sussistenza di un ostacolo del tipo insidia o trabocchetto e quindi di una conseguente responsabilità del Comune in quanto, proprio dette condizioni della strada avrebbero dovuto indurre la danneggiata a moderare la velocità e ad assumere un maggiore livello di attenzione alla guida” (Corte d'Appello Napoli Sez. I, Sent., 20/09/2012);
  3. Le caratteristiche dei luoghi – strada poco illuminata ed abitualmente non frequentata dall’attrice – e quelle della buca sono state ritenute tali da poter qualificare il vizio del manto stradale, causa della caduta dell’attrice, come insidia o trabocchetto non facilmente visibile né prevedibile per il pedone; inoltre, trattandosi di una strada posta nel centro della città di dimensioni modeste, il giudice ha ritenuto che un’attenta manutenzione, almeno limitatamente alle strade centrali, era una manutenzione razionalmente esigibile in capo all’amministrazione comunale (Trib. Teramo 25/03/2013, n. 260);
  4. Nel caso di un sinistro provocato a una macchia d’olio presente sul manto stradale, l’amministrazione non é stata ritenuta responsabile delle conseguenze del sinistro stesso avendo dimostrato che l'evento era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione: si é trattato di un caso in cui il fattore di pericolo (macchia d’olio) é stato qualificato come fortuito, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 27/03/2017, n. 7805);
  5. La domanda risarcitoria proposta nei confronti di un ente locale a seguito di un incidente stradale può essere respinta perché “manca la prova che il sinistro sia avvenuto come conseguenza della particolare condizione del manto stradale”, ovvero “il danno non può essere correlato ad un difetto di manutenzione e contratto ma deve presumersi, in base all’id quod plerumque accidit, che sia derivato dal modo in cui la cosa é stata utilizzata da parte del danneggiato” (Corte di Appello di Bologna, sent. 14/03/2019, n. 870/2019).

Quando l'ente può non essere chiamato a risarcire

Se però la situazione di pericolo non é causata dalla cosa in sé - “la responsabilità in questione (art. 2051 c.c.) non esige, per esser affermata”, recita la Cassazione, “un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi” (Cass. 19/02/2008, n. 4279) - , ma da uno (specifico) comportamento colposo del custode, il discorso cambia, e la responsabilità dell’ente proprietario della strada dovrà essere ricondotta nell’alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c., norma generale in tema di responsabilità da fatto illecito, per la quale un soggetto deve essere ritenuto responsabile del danno, e dunque obbligato, in quanto tale, al suo risarcimento, quando ha utilizzato la cosa ed in conseguenza del suo utilizzo (e/o della sua azione portata avanti a mezzo della cosa stessa) il danno si é prodotto.

Tuttavia, per quanto i casi problematici al vaglio dei giudici siano numerosi, la distinzione in questione non é tanto rilevante solo il profilo della colpevolezza o meno del custode della cosa, quanto, piuttosto, sotto il profilo dell’onere della prova: nel caso dell’art. 2051 c.c. é il custode che deve dimostrare il caso fortuito o di non avere potuto impedire il danno, non avendo la concreta possibilità di esercitare prima il controllo e poi l’intervento, o la colpa del danneggiato nella causazione dell’evento lesivo; mentre nel caso dell’art. 2043 c.c. ad essere onerato della prova é chi il danno l’ha subito.

Analizzato dunque il caso nel dettaglio, valutate la prove di cui si dispone, il primo problema da affrontare è dunque quello di decidere se promuovere la propria azione risarcitoria ex art. 2051 c.c. oppure ex art. 2043c.c..

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