Cosa ci dice il "caso Grillo" sui comportamenti sessuali al tempo del web

02 giugno 2021

Bisogna ricordare che sebbene avvenga sulla rete è come se avvenisse in qualunque altro spazio pubblico. La rete, per quanto per molto tempo sia rimasta una "zona morta" sta iniziando ad essere normata come ogni altro settore della vita umana.

Per le sue ovvie ricadute politiche ancorché legali, il caso Grillo ha scosso un paese dove il problema della violenza sulle donne è sempre grave e dove il riconoscimento del reato di stupro è stato tutt'altro che agevole a causa di un retroterra culturale non semplice da scardinare. Si tratta, anche per la grande attenzione mediatica, di uno di quei casi dove, volenti e nolenti, il discrimine tra sfera pubblica e privata non esiste, in barba, comunque, ai diritti delle persone coinvolte. A cominciare dalla vittima, che dovrebbe essere comunque sempre tutelata, protetta e sottratta dal dibattito.

Al di là del reato supposto di stupro e delle reazioni, censurabili secondo molti osservatori, come quella di Grillo padre, uno dei punti salienti è stato la presenza e la circolazione di uno o più video dell'atto. Questi video, a quanto pare più di uno, si sono palesati nel mezzo del dibattito sulla vicenda e sono stati spesso citati in difesa o a sostegno di una delle testi, a partire dagli avvocati dei presunti colpevoli. Da quanto si è appreso da alcuni coetanei dei presunti colpevoli essi sarebbero stati fatti girare attraverso alcune app di messaggistica istantanea (e talvolta cancellati).

Sempre attingendo alla cronaca, che purtroppo non lesina di storie simili, c’è il caso di Antonio Di Fazio, imprenditore del settore farmaceutico, accusato di stupro. Da quanto emerso, inoltre, Di Fazio, che era aduso a narcotizzare le vittime, le fotografava raccogliendone una corposa galleria che gli inquirenti hanno rinvenuto nel suo telefono. Come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Milano del 19/05/2021 si trattava di fotografie per “documentare il trofeo” non solo di una donna, la prima vittima riconosciuta, ma di una pluralità di donne “in stato di incoscienza, seminude e in atteggiamenti sessuali espliciti”.

Oltre al piano psicologico di questi fatti – è innegabile, al di là dei singoli casi, l’impatto della pornografia sui giovani e di conseguenza sulle pratiche sessuali – ce n’è uno prettamente legale. Il digitale ha invaso ogni ambito della vita, dal lavoro alle relazioni sociali. Ugualmente anche la sfera della sessualità, una delle più sensibili e delicate per tutti, è stata investita dalla trasformazione. L’invio di materiale esplicito, il sexting, è sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani. Come raccontato in una recente puntata di Non è l’Arena su LA7 i più giovani sono soliti produrre, inviare al partner e conservare le fotografie sessuali; ognuno ha le foto dell’altro e chi volesse diffonderle sarebbe subito ricompensato dall’altro/a. Per diffondere queste foto si ricorre alle applicazioni di messaggistica che permetto invio istantaneo e la cancellazione, spesso automatica, dopo alcune ore, anche se pure quest’ultime non possono garantire l’anonimato completo soprattutto se ci sono delle ricadute legali.

Il cosiddetto revenge porn, l’invio e la diffusione, che, vista la capillarità della rete, è potenzialmente infinita, ha alimentato un lungo dibattito nel paese. Alla fine, si è arrivati alla legge n.69 del 19 luglio 2019 che recita all’articolo 10: “Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

Sulla digitalizzazione abbiamo scritto anche 

https://www.avvocatomarinarifirenze.com/digitale-il-processo-40-e-la-necessita-di-tutelare-i-propri-dati/news/2/2020/4/9

https://www.avvocatomarinarifirenze.com/la-bit-successione/news/43/2021/2/25

https://www.avvocatomarinarifirenze.com/la-digitalizzazione-quali-effetti-sulla-prova-in-ambito-civile/news/50/2021/4/29

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