Il favor rei nella continuazione tra i reati

01 ottobre 2021

Cosa succede se uno stesso soggette commette più reati? Tutto dipende da quali e da quante volte.

Nel precedente intervento abbiamo studiato i casi nei quali un condannato può ricevere la sospensione della pena in ragione della sua non pericolosità e soprattutto del non aver già commesso altri reati. Oggi verificheremo un'ipotesi diversa: un soggetto che commette più reati, violando una o più norme in più di un'occasione. Si parla di cumulo dei reati.

L'istituto del reato continuato, inizialmente introdotto per mitigare il regime sanzionatorio eccessivamente severo del codice del 1930 (Codice Rocco), è disciplinato dall'art. 81,comma 2, c.p., che prevede che se una stessa persona compie, con più azioni od omissioni, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, anche in tempi diversi, purché poste in essere in esecuzione dello stesso disegno criminoso, sarà, in caso di condanna, destinataria della una pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (il c.d. cumulo giuridico).

I casi definiti per il cumulo dei reati sono sostanzialmente due.

Il soggetto compie, con più azioni od omissioni, una serie di reati (si parla in questo caso di concorso materiale) oppure questo compie con un'unica azione più reati (concorso formale).

Per il concorso materiale si applicano tante sanzioni quante le infrazioni commesse (tot crimina tot poenae), comunque con dei limiti, per esempio fino ad un massimo di trenta anni di reclusione, per il concorso formale si applica la pena prevista per il reato più grave di quelli commessi aumentata fino ad un massimo del triplo.

Trattasi, dunque, di un istituto giuridico ispirato al favor rei, come confermato dal comma 3 dello stesso art. 81 c.p., secondo il quale l'entità della pena inflitta, in ipotesi di reato continuato, non potrà, a prescindere dal numero delle disposizioni di legge violate o dal numero delle violazioni della stessa disposizione di legge, superare l'entità della pena conseguente alla somma aritmetica delle pene irrogabili per ciascuna violazione e non potrà superare i limiti di cui agli art. 78 e 79 c.p. (il c.d. cumulo materiale).

Controversie giuridiche: un discrimine...vago

Appare chiaro fin da subito che non è immediato identificare le singole azioni e scindere le une dalle altre. Quando inizia o quando termina una condotta criminosa? Quando un'omissione diventa reato? Anche in questo caso molto dipende dal comportamento, dalla volontà, dalle azioni e quindi dal giudizio che il giudice trae dalla ricostruzione dei fatti.

Difatti, il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti fattori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.

Ma non è necessario, ne è richiesto, che la condotta del reo soddisfi la somma degli anzidetti fattori.

Spetta difatti al Giudice l'accertamento delle cause-effetto delle azioni criminose poste in essere dal reo ed il loro concreto appezzamento; e se il convincimento del Giudice risulta sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti, il giudizio da esso espresso sarà insindacabile in sede di legittimità ossia di fronte alla Cassazione.

Al riguardo è bene precisare che una concezione di vita ispirata all'illecito non rappresenta mai, in ogni caso, quell'unico disegno criminoso che legittima l'applicazione del beneficio della continuazione.

Sarà dunque il difensore a dovere fornire la prova dell'esistenza di un programma criminoso unitario; e tale onere non potrà ritenersi soddisfatto se non dimostrando che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione sono stati concepiti ed eseguiti a seguito di una iniziale ed unica deliberazione capace di abbracciare più manifestazioni criminose, anche diverse tra di loro ed intervenute in un arco spazio-temporale non particolarmente limitato (tra le altre, Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 37555, 13/11/2015).

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