Il principio di auto-responsabilità nel mantenimento del figlio maggiorenne

05 novembre 2020

"Il figlio maggiorenne una volta ultimato il prescelto percorso formativo deve adoperarsi per rendersi autonomo economicamente" scandisce la Suprema Corte di Cassazione. Come? Anche ridimensionando le sue aspettative lavorative.

Un significativo cambio di orientamento, destinato a rivoluzionare e non poco il diritto di famiglia ma anche indispensabile per pervenire ad una reale responsabilizzazione dei giovani. Nelle "Recentissime" della Suprema Corte di Cassazione si legge questa massima: "Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la rima Sezione Civile di questa Corte ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne "convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.

Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.

Si afferma il principio di autoresponsabilità

Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”.

È questo un orientamento che potremmo definire oramai consolidato, posto che già altre significative sentenze hanno preceduto la sopra riferita ordinanza.

Difatti, già nel 2014 la Cass. civile, con sentenza 20/08/2014, n. 18076, così si pronuncia: “E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c. (v., oggi, gli artt. 315 bis, introdotto dal D.Lgs. 10 dicembre 2012, n. 219, e art. 316 bis c.c. introdotto dal D. Lgs. n. 154 del 2013 cit.), non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (v. gli artt. 155 quinquies e, oggi, art. 137 septies c.c.), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, che è condizione legittimante l'azione (v. Cass. n. 16612/2010) ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento che è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (v., tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006)” …. “La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsaiblità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4)”.

Cosa cambia in caso di divorzio?

Per poi tornare sull'argomento con la sentenza 22/06/2016, n. 12952 in tema di divorzio, in cui  afferma che il genitore che non intende più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne è onerato della prova, anche in via presuntiva, del raggiungimento da parte di quest’ultimo dell’indipendenza economica ovvero dell’imputabilità al figlio del mancato conseguimento di quest’ultima, "che però va valutata con rigore via via crescente con l'avanzare dell'età del figlio medesimo, tenuto conto che l'obbligo di mantenimento in oggetto, anche in forza del principio di auto responsabilità non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo".

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