Il sentimento degli animali

22 maggio 2020

Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità del Legislatore verso gli animali arrivando a definire un vero e proprio diritto degli animali.

Sulla scorta di una maggiore attenzione all'ambiente, negli anni è cresciuta la sensibilità del Legislatore per il Diritto degli Animali. Un passaggio innovativo che ha riconosciuto gli animali quali portatori naturali di un diritto in quanto esseri senzienti.

Da qui è discesa una produzione normativa e giurisprudenziale. Pietra miliare la Legge n. 189 del 20 luglio del 2004 con la quale il Legislatore italiano riconosce ufficialmente l'esistenza del sentimento degli animali allorquando punisce, con pene molto severe, “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale” e “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche”; nel primo caso, con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi (art. 544-bis Codice Penale), e; nel secondo caso, con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro (art. 544-ter Codice Penale).

Non solo. Il secondo comma dell'art. 544-ter del Codice Penale punisce anche “chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”, una prescrizione che intende colpire il fenomeno, molto diffuso in Italia, delle scommesse clandestine con animali da combattimento, un racket che ha un fatturato, in Europa, a dati de “La Stampa”, di circa 3 miliardi di euro.

Prima di questo cambiamento, nel Codice Penale esisteva solo l'articolo 727 che rientrava nelle “Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi” e che non tutelava gli animali, esseri viventi e senzienti danneggiati dal comportamento dell’uomo, quanto, piuttosto, la pubblica morale che si riteneva potesse essere lesa da scene o episodi di maltrattamento e crudeltà verso gli animali. L’ammenda era più bassa, tra i 1.032 e i 9.649 euro, e non era prevista la reclusione.

Oggi il reato di cui all'art. 727 Codice Penale, come modificato dalla L. n. 189 del 2004, si configura non soltanto a fronte di quei comportamenti che destano ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche a fronte di quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale con il “procurargli un dolore”, riconducendo all’anzidetta fattispecie anche situazioni colpose di abbandono ed incuria che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle cure amorevoli dell'uomo.

Da semplice contravvenzione a vero e proprio reato. Anche questo fa apprezzare il portato innovativo della Legge 189 sul maltrattamento degli animali che ha visto introdurre nell’ordinamento la tutela della soggettività degli animali.

Un ulteriore sviluppo è dato dalla giurisprudenza che ha chiarito che perché si configuri il reato non occorrono più solo danni fisici, ma é sufficiente anche la sofferenza non intesa come grandi sofferenze che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche solo come mero patimento. Nel caso della sentenza della Cassazione n. 14734/19 [1], ad esempio, si trattava di 63 asini impiegati in un’azienda agricola che avevano difficoltà nella deambulazione perché i proprietari non ne curavano le loro unghie, lasciandole crescere a dismisura.

Le Regioni e il diritto degli animali

Il diritto dell'animale al sentimento viene poi riconosciuto anche dalle Regioni. Difatti, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189/2004 la Regione Emilio-Romagna emana, a sua volta, la L.R. 17/02/2005 n. 5, per disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali. Ed è proprio in questa Legge che per la prima volta troviamo una definizione di “animale da compagnia”.

Secondo la Regione Emilio-Romagna, animale da compagnia è “ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari”.

Anche la Regione Toscana nei considerando premessi all’articolato della L.R. 20 Ottobre 2009, n. 59 (“Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”) rileva “l’esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano”, come riconosciuto dal Trattato dell’Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007.

Crescenti sviluppi nella giurisprudenza

Conseguenza diretta del riconoscimento del valore delle relazioni emotive e sentimentali esistenti tra animali ed umani é la crescita della domanda di giustizia avente ad oggetto gli animali di affezione.

Se il danno morale da "perdita dell'animale da affezione" è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di merito che ne ha ammesso la risarcibilità anche al di fuori dei casi di "danno conseguente a reato"[2], in altri ambiti i  Tribunali si dimostrano meno disponibili a “voli pindarici” che consentano loro di riconoscere il valore del sentimento provato per gli animali da affezione di chi si rivolge ad esse.

Un esempio, in tal senso, é rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Como del 3 Febbraio 2016 [3] che chiamato ad omologare le condizioni di separazione personale dei coniugi  stimmatizza assai duramente il ricalco sul piano terminologico delle clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori,  prima qualificandolo “improprio” e poi definendolo “una caduta di stile sul piano culturale”.

Non solo. Sempre il Tribunale di Como nella citata sentenza coglie l’occasione per ricordare alla sua utenza che “come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ord. 2/3/2011 Trib. Milano), in caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all'uno o all'altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi, almeno sinora, ovvero de iure condito, essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, una estensione in tal senso dell'oggetto dei procedimenti di famiglia”.

Il titolare del diritto soggettivo all’animale di compagnia in ambito familiare non resta tuttavia sfornito di protezione giuridica, potendosi attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà, come ci ricorda il Tribunale di Milano sempre in tema di separazione personale dei coniugi, che con la sentenza 24 Febbraio 2015 sembra volere riconoscere un vero e proprio diritto soggettivo all’animale di compagnia pur nei limiti posti dal Legislazione ai diritti d’azione “inediti”, non essendo “ammissibile una domanda ex artt. 316 c. 4, 337-bis c.c. in assenza di figli” [4].

Nonostante ciò, recentemente, nella direzione della tutela del sentimento si registra un altro passo avanti con l’ordinanza del Tribunale di Sciacca [5] che in sede di separazione giudiziale, e non consensuale, arriva a decidere che: “ in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (omissis...) (omissis...) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (omissis...), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%.”

La strada è dunque sempre aperta nel senso di un sempre maggiore riconoscimento del valore dell’animale verso l’umano e dell’umano verso l’animale.


Note al testo

[1] Si veda Cassazione Penale, Sez. III, n. 14734, 4 aprile 2019, consultabile al sito: https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html#mask=main,ds_name=QUOT,pos=0,opera=33,id=33CS1000214223,mode=search,stack_pos=0,sel_tab=QUOT,_menu=home,highlight=cassazione%20penale%20%2014734/%202019,_npid=1173694133,__m=quotidiano

[2] Tribunale Firenze,Sez. II, Sent., 14 giugno 2013,

https://www.lider-lab.sssup.it/lider/dbfiles/allegati/tribunale-fi-perdita-animale-affezione_RyQGZuz.pdf

[3] Tribunale di Como, sent. 03/02/2014 in “Smart24Lex”.

[4] Centro studi giuridici di Mantova, www.Ilcaso.it, 2015, pt. I.

[5] Tribunale ordinario di Sciacca, Sez. Unica, decreto 19 febbraio 2019, rinvenibile al sito: https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html#mask=main,id=59SE0002054895,pos=0,ds_name=SENT,opera=59,hl=true,_menu=giuri,_npid=1173672185,__m=bd

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