La Cassazione di Giustino - Gli animali d'affezione davanti alla Legge

30 settembre 2020

A cadenza regolare sul sito dello Studio Marinari, attraverso la rubrica "La Cassazione di Giustino" usciranno una serie di commenti a sentenze di particolare rilevanza (LEGGI l'intervento precedente).

Gli umani hanno una grande capacità di antropomorfizzare gli animali.

Nonostante che già nel 2010 l’articolo 13 del Trattato di Lisbona (VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 30/03/2010 - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/49 - p. 56) abbia disposto che ”Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”, e nonostante che i mutamenti del costume per i quali trattare un animale domestico come una proprietà non ha più senso, l’ordinamento italiano non ha ancora una norma che disciplini l’affidamento degli animali domestici in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi, quando le parti sono ancora dominate da un reciproco irriducibile risentimento, inconciliabile con la necessità di salvaguardare la prole, gli animali d’affezione ed i rapporti familiari.

Significative, al riguardo, alcune sentenze che hanno, o non hanno, creato un principio giuridico in materia.

Difatti, in materia di separazione giudiziale, da una parte, abbiamo il Tribunale di Sciacca che con decreto 19/02/2019, “rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso, assegna il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 %”. E dall’altra il Tribunale di Siracusa, Sez. I, sent. 21/01/2020 che pur osservando che “non v’é alcuna ragione giuridica che impedisce alle figlie di tenere presso la propria abitazione il cagnolino in quanto la norma regolamentare che lo vieta é illegittima per violazione dell’art. 1138, ultimo comma, c.c.” conclude “richiamando le parti al rispetto dei doveri genitoriali”, evidentemente ritenendo di non essere tenuto, de iure condito, ad occuparsi dell’assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della relazioni con gli stessi. Più o meno contemporaneamente rispetto al Tribunale di Siracusa, si pronuncia il Tribunale di Lucca che con ordinanza 23/01/2020 compie letteralmente “un balzo in avanti”. Due conviventi si lasciano ed al momento della separazione non riescono a mettersi d’accordo su come regolare i loro rispettivi rapporti con il cane acquistato anni prima per aiutare l’uomo a superare una grave depressione Dopo l’ennesimo litigio, la donna vieta all’uomo di vedere e tenere con sé il cane. L’uomo ricade nella sua depressione, ma questa volta, con l’aiuto di un legale, si rivolge al Tribunale che decide stabilendo che la normativa più vicina alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio é quella relativa all’affidamento dei figli minori: il cane viene affidato congiuntamente ad entrambe gli ex conviventi, condannando la donna a pagare in favore dell’uomo 4.000,00 euro di spese legali.

Per contro, in materia separazione consensuale, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, é oramai giurisprudenza consolidata che le condizioni relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura degli animali di affezione rivestano un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, per cui il loro inserimento nell’accordo di separazione, non contrastando con alcuna norma cogente, fa sì che l’accordo stesso sia giudicato meritevole di omologa, seppure talvolta i Tribunali abbiano stimmatizzato il fatto che le condizioni relative al rapporto con gli animali ricalcassero “impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori”: “in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi é luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione come sopra richiamati; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico” (Trib. Como, Decr. 03/02/2016).

Diversamente stanno le cose in altri ambiti e per altre materie.

A questo proposito, si richiama il decreto del Tribunale di Varese, 7 dicembre 2011, per il quale “Il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale. Il giudice tutelare deve garantire la tutela e il riconoscimento del rapporto tra l’anziano e l’animale”.

In ogni caso, sembrano oramai lontani i tempi in cui la Cassazione nel decidere sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale che si sosteneva essere derivato dalla morte di un animale cui il padrone era affettivamente legato (un cavallo), affermò che “la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta” (Cass., Sez. III, 27 luglio 2007, n. 14846).

Chi è Giustino?

Chi è Giustino? Giustino è un nostro personaggio di fantasia, creato da Mako, nostro vignettista di fiducia. Precisamente è un simpatico ragnetto che conosce perfettamente la Legge e che si studia tutte le sentenze. Ci accompagnerà spesso con pareri utili e riflessioni sulle sentenze più interessanti.

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