La legittima difesa e il grave turbamento: che fine ha fatto l'eccesso colposo?

24 luglio 2020

Quali sono i limiti tra legittima difesa ed eccesso di difesa anche secondo le recenti modifiche alla legge?

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".  

Perché si possa parlare di legittima difesa gli elementi costitutivi sono: in primo luogo, la necessità di difendere un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale; in secondo luogo, l'attualità del pericolo; in terzo luogo, l'offesa, che deve essere ingiusta e, in ultima analisi, la difesa che deve essere proporzionale.

In merito alla difesa proporzionale si riporta un esempio: Tizio entrando nella propria abitazione trova uno sconosciuto che beve un bicchiere, apparentemente di acqua, e temendo per la propria incolumità, prende in mano il primo oggetto che gli capita - nello specifico un vaso di argento - e colpisce l’intruso alla testa, violentemente, procurandogli delle lesioni.

Nell'esempio riportato, la difesa risulta essere sproporzionata al pericolo e all'offesa subita da Tizio proprietario dell’immobile. E Tizio risponderà del reato di lesioni colpose, ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e 590 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali in danno dello sconosciuto avendo agito per eccesso colposo di legittima difesa.

Difatti, per poter invocare la scriminante della legittima difesa, e non dovere rispondere del reato compiuto, devono essere presenti nell'azione, posta in essere dal soggetto agente, tutti gli elementi previsti dall’articolo 52 del Codice penale e sopra indicati. Ma non solo.

L'articolo 55 Codice penale, rubricato “Eccesso colposo” stabilisce anche che: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.”

Pertanto, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo (omicidio e lesioni personali), il soggetto che lo ha commesso nella convinzione di essere nel giusto, e dunque non perseguibile, per “legittima difesa”, o “stato di necessità”,o “esercizio di un diritto”, o “adempimento di un dovere”, sarà comunque punito qualora venga successivamente accertata l’inadeguatezza della sua reazione difensiva nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si sono svolti i fatti, potendo poi beneficiare della scriminante dell’eccesso colposo solo qualora venisse successivamente dimostrato che la sua reazione difensiva sia stata eccessiva e che tale eccesso non sia stato consapevole e volontario bensì dovuto ad un errore di valutazione (Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2011, n. 47662).

Ad ogni modo, nei casi di eccesso colposo di colui che ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità colui che aveva creduto di agire nel giusto dovrà al danneggiato un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice che dovrà  però tenere conto della gravità, delle modalità  di realizzazione e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato stesso.

L'eccesso colposo subisce delle modifiche con la legge n. 36/2019. Quest'ultima legge introduce nell'articolo 55, comma secondo, c.p. l'elemento del “grave turbamento” , che una volta accertato consente al soggetto agente di andare assolto.  Infatti, il comma secondo dell’articolo succitato sancisce che: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.”                                                                                           

Ed è dopo l'entrata in vigore della legge n. 36/2019, che la Corte di Cassazione pronuncia la sentenza n. 49883 del 10 dicembre 2019 con la quale annulla la sentenza della Corte di appello con la quale quest’ultima aveva condannato “Tizio”  per eccesso colposo di legittima difesa, perché nel caso specifico quest’ultimo aveva  prima sparato e successivamente  occultato il cadavere di “Caio” trovato all’interno del giardino di sua proprietà. “Tizio” dichiara che scosso e sconvolto per la presenza di un soggetto estraneo all’interno della sua proprietà aveva sparato, e che sempre a seguito dal suddetto grave turbamento  aveva poi deciso di occultare il cadavere dell’intruso buttandolo nel fiume che scorreva vicino alla sua abitazione. Difatti, la Suprema Corte decide di annullare la sentenza e di rimettere gli atti ai giudici dell’appello che l’hanno pronunciata perché questi non avevano valutato l'incidenza della nuova legge, 36/2019, e dunque non avevano valutato l'incidenza del concetto di "grave turbamento" sulla condotta di “Tizio”.

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