La sospensione della pena

25 settembre 2021

Quando e come si ottiene la sospensione della pena

Come in tutti i casi della vita, come in tutte le evenienze, come in ogni ambito ci sono le eccezioni, le sfumature. E in quello della legge c'è appunto la norma ma anche l'applicazione della stessa. Anche di fronte ad una condanna penale si può non dover andare in carcere e si può non dover pagare la sanzione pecuniaria. Non succede spesso ma può succedere. Ciò si deve al dispositivo della sospensione della pena, un'opzione che dipende solo e soltanto dal giudice ma che può essere influenzata dal condannato.

Ciò risponde ad una logica di fondo

Ogni processo è differente, ogni prova di colpevolezza è differente, ogni colpevole è differente perché il reato può essere un sottoprodotto di svariate dinamiche non sempre controllabili, ma anche ogni giudice applica, spesso, metri di giudizio differenti. Un colpevole, insomma, può, sebbene condannato e se ben orientato, convincere il giudice che non commetterà altri reati. Questi, al di là della condanna, che comunque sporca la sua fedina penale, può aver mostrato delle sfumature che hanno convinto il giudice a essere benevolo. Il giudice, infatti, ex art. 133 cp, deve tener conto di molteplici elementi nel formulare il giudizio e da questi fatti o elementi possono emergere degli spiragli che possono aprire ad una sospensione della pena.

L'istituto della sospensione condizionale della pena è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dalla L. n. 267 del 26/06/1904 con la denominazione di "condanna condizionale".

Inizialmente, la funzione della sospensione condizionale della pena veniva individuata nel perseguimento di esigenze special-preventive e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, volte a sottrarre al carcere un soggetto condannato a una pena detentiva di breve durata quando la personalità del reo, giudizialmente accertata, faceva presumere che la sola "minaccia" di una futura esecuzione (detenzione) fosse sufficiente a dissuadere il reo/condannato dal compiere un ulteriore reato. Ma il grave problema del sovraffollamento carcerario ne hanno modificato la funzione, trasformandola in una misura clemenziale volta a realizzare fini di deflazione penitenziaria (così Mantovani, che tratta dell’istituto utilizzando l’espressione "sospensione in-condizionata").

Ciò posto, l'art. 163 – “Sospensione condizionale della pena” prevede che il Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, (…) può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione tenuto conto della gravità del reato e dalla capacità a delinquere del colpevole.

Sotto il profilo della gravità del reato, gli elementi di cui il Giudice deve dunque tenere conto all’atto della concessione del beneficio sono:

  1. La natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
  2. La gravità del danno e del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
  3. La intensità del dolo o il grado della colpa; mentre per quanto riguarda la capacità a delinquere, il Giudice dovrà valutare: i motivi a delinquere ed il carattere del reato; i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo antecedenti al reato; la condotta contemporanea o susseguente al reato; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art. 164, comma 1, c.p. e art. 133 c.p.).

La sospensione della pena

  1. Non può essere disposta per più di una volta poiché ciò invaliderebbe il presupposto alla sua base, la non reiterazione del reato (art. 164, comma 4, c.p.);
  2. Non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione;
  3. Non incide sull’eventuale obbligo a risarcire il danno riconosciuto dal Giudice alla persona offesa qualora ne sia stata disposta la provvisoria esecuzione;
  4. Decorso il tempo di legge (due o cinque anni), e adempiuti gli obblighi eventualmente imposti dal Giudice, determina l’estinzione del reato, ma non l’estinzione degli effetti penali della condanna, di cui si tiene sempre conto ai fini della recidiva e la non esecuzione della pena;
  5. Fa sì che sul casellario giudiziario richiesto da privati la pena non compaia (la c.d. “non menzione”).

Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sez. I Pen., nel 2018  con la sentenza. n. 22872 ha introdotto il principio di diritto secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa una seconda volta anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., a patto che per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto.

Pervenire ad una sospensione della pena, che evita un danno peggiore per il condannato sebbene non salvi la sua fedina penale, è merito di una buona strategia volta a far emergere gli elementi a favore dell'imputato e a far emergere la sua non pericolosità.

Ma per chi sceglie questa via non deve dimenticare che la vita spesso ti mette di fronte a delle sopravvenienze impreviste ed imprevedibili. Come nel caso di un libero professionista che condannato prima per reati edilizi, e poi per stalking, reato, quest'ultimo, perpetrato in danno della ex convivente, si è visto tradurre in carcere nonostante che tra le due condanne fossero passati degli anni.

Una delle prime cose di cui preoccuparsi, è dunque quella, nel caso di sospensione condizionale della pena, è procedere, appena possibile, è promuovere la procedura per fare dichiarare estinto il reato.

Leggi anche il nostro approfondimento sul reato continuato: Il favor rei nella continuazione dei reati

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