Le fonti sono una parte essenziale di un testo. Non citarle espone a precisi rischi e conseguenze. Per tutelare la propria creatività è utile rivolgersi a professionisti specializzati.
Come si apprende da… riferisce il… secondo quanto…
Sono queste espressioni di uso comune nel giornalismo che introducono il riferimento alla fonte che si trova all'origine della notizia. Difatti, a meno che il giornalista non assista all’evento, è la fonte che trasmette la notizia a rappresentare l'origine della notizia stessa.
L'attendibilità di una notizia è dunque frutto anche della fonte o della pluralità di fonti citate. Queste sono una parte essenziale di qualunque testo, lo qualificano, lo elevano e migliorano l'esperienza del Lettore. Non citare le fonti, oltre a qualificare in senso negativo l'autore del testo, può esporre quest'ultimo anche a conseguenze legali.
Qualunque siano le fonti (Uffici Stampa o Agenzie Stampa, come ad esempio, tra le tante, l'ANSA [1]) anche nei testi già pubblicati, circolanti oppure di pubblico dominio, si deve sempre specificare, a margine o nel testo, l'origine delle informazioni.
L’ordinamento italiano tutela la creatività; ed é per questo che é stato previsto il reato di plagio [2] (abbiamo qui approfondito il confine tra creatività e plagio [3]). Il plagio può configurarsi diversamente a seconda di quanto sia stato effettivamente copiato. Può avvenire che si riprenda per intero un testo, senza rielaborarlo o citarne la fonte o introdurre gli eventuali riferimenti bibliografici. Ed è plagio riprendere una idea, notizia o novità senza citarne l'origine, come nel caso delle cosiddette esclusive. Così come è altrettanto grave, se non altro moralmente, fare passare per proprio un dato contenuto redatto da un collaboratore, pratica, questa, tanto esecrabile quanto diffusa in ambito giornalistico.
La tutela della creatività e la rete
La tutela della creatività è anche messa a dura prova dalle nuove tecnologie, soprattutto sul web e nei social, dove è ancor più complicato ricostruire la genetica di un testo. Ma esiste un'altra faccia della medaglia, considerando che i tanto denigrati social sono diventati risorsa per gli organi di informazione: anche in questo caso citare l'origine è d'obbligo, indicando il gruppo Facebook, la pagina, il blog, il forum, il giornale, la diretta Instagram, senza necessariamente inserire un collegamento (link dofollow). È comunque sempre consigliabile, soprattutto nella scrittura web, mettere in risalto il passaggio citato.
Fonti coperte
Esistono dei casi nei quali si possono non citare le fonti. Si tratta di casi limite contemplati nel lavoro giornalistico. È possibile infatti mantenere “coperta” una data fonte per motivi “superiori” di tutela di un diritto valutato di caso in caso più importante ( diritto alla sicurezza, al lavoro, alla vita ecc.).
Particolarmente problematica è la tutela di video e immagini.I lavori di fotoreporter e di videomaker sono oggi, a tutti gli effetti, equiparati a quello di giornalista e godono quindi, delle medesime tutele, ma è molto difficile proteggere il materiale multimediale caricato in rete, tant’é che molti di questi operatori, sfruttando le nuove tecnologie, hanno cominciato a proteggere le proprie creazioni sovrapponendo alle immagini la loro firma, detta anche filigrana o watermark, con nome, indirizzo o altro.
Da tutto questo discende l’opportunità di tutelare legalmente i propri contenuti originali rivolgendosi per una consulenza a professionisti qualificati.
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[1] Agenzia Nazionale Stampa Associata;
[2] Articolo 171 Legge sulla protezione del diritto d’autore: “(…) è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;](1)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. (…)
[3] Consultabile all’indirizzo web: https://www.avvocatomarinarifirenze.com/creativita-o-plagio-luci-e-ombre/news/6/2020/5/29.
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