Oggi lo Studio Marinari affronta il tema della legittimità o meno dell'obbligo vaccinale con uno sguardo alla giurisprudenza
È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo ma le trasformazioni che la pandemia sta producendo e ha prodotto sulle nostre società sono già vistose. Il Coronavirus è uno spartiacque della nostra storia recente. Non soltanto a livello economico e sociale, o a livello molecolare e relazionale, ma sul settore su cui studiamo e lavoriamo: il diritto. Abbiamo già visto che, seppur inserita in una tendenza di lungo, molto lungo periodo (come abbiamo mostrato), c'è stato e c'è un ricorso alla decretazione d'urgenza per far fronte al contagio con evidenti e chiare ripercussioni sulle libertà.
Uno degli altri terreni di dibattito e scontro è la cosiddetta libertà vaccinale. Si può imporre l'obbligo del vaccino a una categoria, a una classe d'età o, per estensione, ad un'intera collettività? Si può farlo seppure ci siano alcuni, rari, casi di reazioni avverse, più o meno comprovate? In tal senso, sgombrando il campo da tante, troppe discussioni in merito, la giurisprudenza italiana ha preso un indirizzo oramai chiaro e consolidato. Una sentenza fa scuola in tal senso, è la n.5/18:
"La giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività".
L'obbligo a un trattamento volto a tutelare la salute collettiva può quindi essere prescritto per legge purché, inoltre, si verifichino due condizioni, secondo il Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio:
- “Certezza dei dati scientifici, attestata dalle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali competenti”;
- “L’accertata responsabilità, per la tutela della salute e della vita dei cittadini, di un così pervasivo intervento”.
Esso, quindi, può essere disposto attraverso un'apposita legge o un decreto, che comunque, come spiegato in precedenza, richiede la conversione in Parlamento.
Passa l'obbligatorietà per il personale sanitario
L'obbligo è ancor più chiaro per il personale medico per il quale la vaccinazione risulta particolarmente indicata nell'ottica di un contrasto efficace alla diffusione del virus. Esso è stato reso obbligatorio per gli operatori sanitari, pubblici e privati e delle strutture affini. L'art. 4 del Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021 lo rende essenziale "per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati", tranne nel caso di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".
In caso di rifiuto del vaccino anti COVID-19, l’azienda sanitaria locale ne dà comunicazione al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, con la conseguente sospensione del lavoratore dallo svolgimento di mansioni che implicano "contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".
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