Legittima difesa: cosa cambia con la nuova normativa?

04 dicembre 2020

La legittima difesa è stata modificata molto negli ultimi anni espandendosi sensibilmente. La riflessione dello Studio Marinari.

Fino a quando la difesa è legittima? Il tema è parte integrante del dibattito pubblico degli ultimi dieci anni almeno: espandere, restringere, difesa legittima sempre? Del resto il Legislatore deve saper guardare alla realtà e tradurre in legge le modificazioni profonde che avvengono in seno alla società. Una società profondamente più insicura, che si percepisce meno sicura e dove il multiculturalismo spesso è rimasto – seppur con tutte le dovute eccezioni – un bell’assunto programmatico, se si considerano ampie zone del Paese. L’attuale crisi economica non fa ben sperare e la criminalità rischia di crescere ulteriormente.

Ad alimentare le richieste di una evoluzione della normativa hanno contribuito i vari casi di cronaca. Eclatanti le richieste di risarcimento dai parenti dei ladri uccisi oppure i veri e propri calvari giudiziari a cui sono stati sottoposti alcuni cittadini che si erano difesi.

Un sensibile allargamento delle maglie della legittima difesa è rappresentato dalla legge n.36 del 26 aprile 2019. L’introduzione di un quarto comma all’articolo 52 c.p. espande la legittima difesa a coloro che, nel domicilio o nei luoghi ad esso equiparati (come prescritto dal comma tre), ovvero dove si svolge una qualsiasi attività, si vede costretto a respingere l’intrusione “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” di una o più persone. Qualora sussistano queste condizioni, il danneggiato agisce nel perimetro della legittima difesa. Viene introdotta anche la fattispecie del grave turbamento (di cui abbiamo trattato) e si riconosce la possibilità di utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo”. Scompare il risarcimento che poteva essere richiesto dai parenti del ladro o malintenzionato ucciso. Resta sullo sfondo la proporzionalità tra offesa e difesa come prescritta già in precedenza ma si espandono di molto i confini della legittima difesa.

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