"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
È il testo completo dell'articolo 77 che abbiamo citato più volte in queste trattazioni sulla decretazione d’urgenza in Italia. Dopo aver analizzato l'indefinitezza dello Statuto Albertino responsabile in parte dell'approdo all'esperimento autoritario, di cui abbiamo parlato nell'ultimo appuntamento, ripercorriamo lo sviluppo della decretazione d'urgenza nel periodo repubblicano.
La democrazia italiana, rinata dopo l'esperienza fascista, che fu corroborata proprio da una routinizzazione di una tendenza già in atto nel precedente periodo liberale, come spiegato eloquentemente da Alfredo Roco, pone precisi limiti alla decretazione emergenziale.
Questa contingentazione si rivede nel numero esiguo di decreti-legge prodotti nelle prime legislature. Dagli 89 ne sono stati adottati nelle prime due (uno non fu convertito) si passa ai circa 30 decreti al mese. Dopo questa fase di lievitazione si assiste ad un brusco calo, fisiologico, dovuto al divieto della reiterazione (grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 24 ottobre 1996), una decisione coerente con il dettato costituzionale, confermato dai numeri: mentre la XII legislatura si era raggiunta la cifra esorbitante di 669 decreti, nella XVI legislatura (2008-2013) si cala ai due al mese.
Un motivo dello scarso ricorso alla decretazione d'urgenza è da ricondurre alla feconda produzione normativa, contestuale al momento edificatorio dello stato italiano, e, come nota Sabino Cassese (che spesso abbiamo consultato per questi approfondimenti), ad una invidiabile rapidità del Parlamento frutto del "continuum maggioranza popolare, maggioranza parlamentare, Governo". Quando questa catena funziona basta la legge ordinaria. Nei dieci anni che vanno dal 1948 al ’58, infatti, il Parlamento sforna circa 2000 leggi per ogni legislatura. In quel periodo i decreti-legge servono espressamente per intervenire in ambiti in cui è richiesta rapidità (imposte erariali, di consumo, di fabbricazione, tasse di bollo etc…).
Sul tema abbiamo scritto anche
- https://www.avvocatomarinarifirenze.com/breve-cronistoria-della-decretazione-d-urgenza-parte-1/news/40/2021/2/5
- https://www.avvocatomarinarifirenze.com/breve-cronistoria-della-decretazione-d-urgenza-parte-2/news/41/2021/2/11
- https://www.avvocatomarinarifirenze.com/dpcm-e-stato-d-emergenza-dubbi-di-costituzionalita/news/38/2021/1/22
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