
Plagio, tributo o creatività soggettiva? Spesso il confine è molto labile. Per chiarire le differenze uno sguardo alla normativa e alla giurisprudenza.
L'istituzione della Comunità europea con un mercato unico interno ha reso necessario l'adozione di un sistema di regole condivise che proteggesse gli operatori economici dalle distorsioni della concorrenza legate ai diversi principi adottati nelle stesse materie dai singoli Stati.
È così che ai fini della “armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi” nel 2001 é stata adottata dal parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea la Direttiva 22/05/2001, n. 29 (DIRCEE 22/05/2001 n. 2001/29/CE).
Particolarmente significativo a questo riguardo è il considerando n. 6: “Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi".
Come è dato evincere anche solo dal sopracitato considerando, l'impostazione adottata dal Legislatore europeo in materia di diritto d'autore è prevalentemente, se non esclusivamente, di tipo economico, del tutto estranea al valore psicologico, morale ed etico dell'atto del creare che è invece importante per l'Autore e per quanti ad esso legati da sentimenti di ammirazione, di condivisione e familiari.
Preoccupazione principale del Legislatore europeo resta difatti la seguente: “Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione”.
Ed è proprio in forza del principio della tutela dell'adeguato compenso che l’art. 2 della citata Direttiva dispone che in materia di diritto di riproduzione gli Stati membri riconoscono agli autori, per quanto riguarda le loro opere, “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte”.
Il riconoscimento di questo diritto incontra, tuttavia, non pochi ostacoli nella funzione nomofilattica esercitata dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di creatività, laddove per funzione nomofilattica si intende il compito di garantire l’unità del diritto interno attraverso l’adozione, da parte di quest’ultima, di una interpretazione uniforme del diritto stesso.
Sotto questo profilo la Suprema Corte, nell’esercizio della anzidetta funzione nomofilattica, ha precisato che “il diritto d’autore a differenza del diritto delle invenzioni caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività. Questa infatti in siffatte opere dell’ingegno non è data di necessità della idea di per sé, come acuta dottrina ha dimostrato, ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività. La stessa idea può essere alla base di diverse opere di autore, come é ovvio nelle opere degli artisti, che tuttavia sono o possono essere diverse per l’appunto per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 11/08/2004).
È così che a tutela della “creatività soggettiva” il Tribunale di Milano, in una sentenza del 2008, accende i riflettori sull’importanza della fisionomia e le espressioni del viso del personaggio di un fumetto: “Costituisce plagio la riproduzione non autorizzata su capi di abbigliamento, ancorché «in negativo» (cioè invertendo i tratti bianchi e neri), dell’immagine di un personaggio dei fumetti […] ove di questo vengano pedissequamente imitate sia la fisionomia, sia la particolare posizione e l’espressione del viso, frequentemente utilizzati dall’autore ed espressivi del particolare carattere del personaggio.”(caso giurisprudenziale tratto dall’intervento del Prof. Avv. Alberto Musso dell’Università di Bologna titolato “Il plagio: riferimenti normativi e casi giurisprudenziali” – Bologna, 30/11/2012).
E ancora, sempre la Suprema Corte di Cassazione: “Per escludere il plagio o la contraffazione dell’opera dell’ingegno, non sono sufficienti parziali diversità tra l’opera protetta dal diritto d’autore e l’opera realizzata dal terzo, dovendosi valutare la rilevanza di quelle difformità rispetto alle caratteristiche essenziali dell’opera protetta.” (Cass. civ. sez. I, n. 25173, 28/11/2011).
Più in particolare, in materia di vignette, dove per vignetta si intende un disegno, generalmente rappresentato all'interno di un riquadro, contenente una singola scena, il Tribunale di Genova nel rigettare l'accusa di plagio sollevata dall'autore ha così deciso: “Occorre preliminarmente rilevare che non sussiste perfetta sovrapposizione tra il personaggio raffigurato nell'articolo e quello del programma Terapia Cognitiva (c.d. " Artistico") in quanto "Artistico" appare sempre su un piedistallo in piedi e veste giacca e cravatta: quindi i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore non sono riconoscibili nell'opera successiva in cui il personaggio, ovvero un comune omino, appare in ginocchio e in adorazione dei " falsi miti" di cui al decalogo. Si deve ribadire che secondo costante giurisprudenza, affinché sussista plagio-contraffazione di una opera letteraria, deve potersi cogliere" una vera e propria trasposizione di quel nucleo individualizzante che caratterizza l'opera come originale. Gli stessi riferimenti e citazioni presenti in due opere diverse non configurano il plagio se differente è la natura, la struttura e la finalità delle opere stesse. La medesima idea che trova sviluppo in opere diverse non da luogo a plagio" (Trib. Bologna 09.2.2006). Tali principi trovano applicazione alla fattispecie in esame in quanto il personaggio è raffigurato in contesti molto diversi tra loro: Artistico è il protagonista di vignette incluse in testi che vengono consegnati dal nutrizionista (professionista abilitato all'uso del software LATERAPIACOGNITIVA) al paziente al fine di fargli prendere coscienza della problematica in corso (individuazione e definizione dello specifico disturbo del comportamento alimentare che interessa il paziente) allo scopo di arricchirli di comunicatività, come espressamente dichiarato dalla parte attrice. Invece il secondo è rappresentato in una semplice vignetta umoristica, inserita in una pubblicazione distribuita gratuitamente al pubblico. La vignetta in esame è posta nell'articolo a scopo satirico e quindi con un fine ben diverso, per quanto sopra esposto, rispetto al significato dell'opera preesistente inserita in un programma terapeutico curato da un medico specialista e diretto ad un singolo paziente”. (Tribunale Genova Sez. IX, Sent. 18/10/2012).
Lo stesso orientamento è stato espresso dalla Corte di Giustizia della Comunità europea con l'adozione di una eccezione estremamente ampia di libera utilizzabilità in funzione parodistica delle opere altrui, “trovando quella stessa utilizzabilità ostacolo soltanto nell’inesistenza della predette “percettibili differenze” e del carattere “umoristico o canzonatorio”” (Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 03/09/2014, n. 201/13 Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen e altri).
E ancora: in rete di fronte a copertine troppo simili a poster di autori famosi (Apocalypse now di Bob Peak) si arriva anche a parlare di tributo e non di plagio, di “palesi omaggi ad immagini fortemente iconiche che vengono adattate a nuovi contesti e personaggi e che vogliono suscitare in chi li vede una risonanza con l’illustrazione originale” (cit. di “mr.zinoviev” – dal sito Vintage comics).
Dunque, plagio, tributo o creatività soggettiva? Le diversità (o le somiglianze) che possono presentare due lavori, anche se parziali, devono essere sempre sottoposte a valutazione, non potendosi escludere, a priori, nessuna delle tre ipotesi.
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