L'abbruciamento, ovvero la pratica di bruciare piccole quantità di residui vegetali, prodotte durante le attività agricole e forestali, è sottoposta a tanti limiti.
Il nostro Legislatore e le PP.AA. non mancano mai di stupirci. Nemmeno quando si parla di semplici residui vegetali. Consultando il dizionario "Devoto Oli" (Casa Editrice Le Monnier – ed. 2007) non trovi il verbo "abbruciare" (bruciare) né il termine "abbruciamento" (che sta ad indicare l'atto di abbruciare), ma il loro uso in ambito normativo e pubblico è tutt'ora attuale.
Ecco dunque cosa prescrive la Legge sull'abbruciare. L'art. 182, comma 6-bis, del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) stabilisce, difatti, che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, e in piccole quantità giornaliere, dei materiali vegetali, se effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole. Mentre su sito della Regione Toscana alla voce "Periodo a rischio di incendio dal 12 marzo al 3 aprile 2022" si prescrive chiaramente:
"divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale"
Il termine abbruciacchiamento compare, poi, anche negli opuscoli informativi regionali e sulla relativa cartellonistica stradale.
E che cos'è il metro-stero?
Dopo aver capito cosa significhi l'atto dell'abbruciare e quanto sia limitato dalla Legge capiamo insieme cosa sia il metro-stero, che possiamo definire come l'unità di misura dell'abbruciamento.
Il termine metro-stero compare, per la prima volta, nella legge del 17/04/1795 della Prima Repubblica francese. In Francia l'uso legale del termine metro-stero termina il 31/12/1977; ma in Italia esso sopravvive e compare proprio all'art. 182, comma 6-bis, del Codice dell’Ambiente che così quantifica le piccole quantità giornaliere di materiali vegetali il cui abbruciacchiamento è consentito: "quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro".
Il metro stero corrisponde, dunque, a un metro cubo di legna tagliata alla lunghezza di un metro e ben accatastata in uno spazio largo un metro e alto un metro.
E cosa si rischia a bruciare i residui della potatura delle piante del proprio giardino?
La Corte di Cassazione (III Sezione penale, sentenza n. 56277 del 18/12/2017), ci ricorda che bruciare i residui vegetali costituisce reato se non vengono rispettati i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 182, comma 6 bis, del Codice dell'Ambiente e se la combustione avviene nei periodi in cui è previsto il divieto assoluto (ovvero nei già citati periodi di massimo rischio per gli incendi).
Tuttavia, in caso di accertamento ad opera delle Autorità competenti, la prova della sussistenza delle condizioni di liceità dell'attività di raggruppamento e incenerimento di residui vegetali (prova liberatoria) incombe su colui che ne invoca l'applicazione (Cassazione, III Sezione penale, sentenza n. 5504 del 12/01/2016; Cassazione penale, sentenza n. 26569 del 13/07/2021).
Se l'onere della prova non viene soddisfatto, l'attività attuata dall'imputato non può essere qualificata "una normale pratica agricola", e l’attività stessa viene ricondotta alla fattispecie contravvenzionale disciplinata dall’art. 256, comma 1, del Codice dell’Ambiente (gestione di rifiuti non autorizzata).
Da non trascurare, poi, è anche il contenuto dell'art. 844 del Codice Civile per il quale il proprietario di un fondo può impedire le immissioni di fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino se superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione ed allo stato dei luoghi.
Difatti, nel caso del superamento della normale tollerabilità, il nostro vicino potrà esercitare un'azione inibitoria (e quindi chiedere l'immediata interruzione della condotta), eventualmente chiedere il risarcimento dei danni subiti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 674 del Codice Penale, sporgere denuncia per molestie, reato per l'accertamento del quale non è necessaria nessuna perizia, potendo il Giudice fondare il proprio convincimento sulla base di altre prove come, ad esempio, le dischi razioni testimoniali rese alla P.G..
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