Quando la Pubblica Amministrazione tace

01 marzo 2022

A tutti noi è capitato che la Pubblica Amministrazione non risponda, o per scelta o per lentezza o perché l'ufficio è chiuso. Ebbene, come dettagliamo in questo nuovo contributo, la sua non risposta è una risposta: l'istituto del silenzio assenso e quando si applica.

La Pubblica Amministrazione si dimostra spesso respingente e ostativa rispetto all'innovazione e al dinamismo della società. Tutt'altro che vicina al cittadino e all'imprenditore. Lentezza e farraginosità rischiano di frenare investimenti privati e allontanare quelli esteri. È bene chiarire, però, che tanti sono gli obblighi e tante le leggi che si incrociano, specialmente in materia di edilizia, e che molti sono i rischi, sotto vari profili, per i funzionari che sbagliano.

Per far fronte a questo diffuso problema è stato introdotto (legge 241 del 1990, una legge essenziale del procedimento amministrativo) l'istituto del "silenzio assenso". In caso di inerzia o intempestività della Pubblica Amministrazione, l’istanza presentata dal privato è accolta una volta scaduti i termini. Questo istituto, proprio perché eccezionale, è circoscritto e non si applica per certi interventi che potrebbero ledere altri diritti, e ugualmente evita di ricorrere all'autorità giudiziaria e i seguenti costi per la stessa PA.

Generalmente la PA deve rispondere entro i trenta giorni, per interventi di carattere ambientale e paesaggistico novanta. C'è, inoltre, la possibilità di rivedere un proprio atto, una volta valutato come illegittimo, purché entro i 18 mesi, come introdotto dalla Riforma Madia, mentre in precedenza non c'era un limite e dunque si potevano bloccare lavori in corso quasi arbitrariamente o comunque in uno stadio più avanzato.

Un forte potenziamento del silenzio assenso

Nell'ambito del Pnrr, l'ultimo "Semplificazioni bis" (D.L. n. 77/2021) ha messo mano alla materia ampliando ancora il perimetro del silenzio assenso. Innanzitutto, sono stati ulteriormente tagliati i termini dell'autoannullamento, ridotti ancora da 18 a 12. Per il silenzio assenso è stata introdotta la possibilità, per il privato, di chiedere all'amministrazione – in via telematica – un certificato che attesti il decorso dei termini del procedimento e quindi il conseguente accoglimento della domanda. Ma c'è di più.

Se entro dieci giorni dalla richiesta l'amministrazione non procede, il privato ha titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, per dichiarare la formazione del silenzio assenso, e la sua dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) sostituisce, a tutti gli effetti, il certificato – non rilasciato – dell'amministrazione.

Attenzione, però. Il silenzio assenso non opera nel caso degli immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, dove trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della Legge 241/1990 (art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001).

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