La Cassazione di Giustino - Espropriazione per pubblica utilità e indennizzo

13 ottobre 2020

A cadenza regolare sul sito dello Studio Marinari, attraverso la rubrica "La Cassazione di Giustino" usciranno una serie di commenti a sentenze di particolare rilevanza (LEGGI l'intervento precedente).

Esproprio, quando è consentito e quale indennizzo è previsto

In materia di espropriazione per pubblica utilità la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10747 del 05/06/2020 ha espresso il seguente principio: “nel caso i cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (…) il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di in edificabilità che di per sé non é indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste”.

Ciò significa che anche se il vincolo pur assoluto di inedificabilità riguarda esclusivamente l'area (di rispetto) cui esso si riferisce per legge, rispetto alla quale soltanto opera l'effetto ablatorio incidente sullo jus aedificandi, il proprietario deve essere indennizzato se per effetto del suddetto vincolo l'area residua risulti non più utilizzabile come lo era (o poteva essere) prima e deprezzata (anche) per essere ridotta la capacità edificatoria che le era propria in forza dell'unione con l'area destinata al rispetto stradale.

Difatti, sempre secondo la Corte: “Ad imporre la soluzione qui condivisa è la disciplina dell'espropriazione parziale che postula che l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non riguardi soltanto la porzione espropriata (quando questa vi sia), ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass. n. 20241 del 2017). Non varrebbe obiettare che la suddetta disciplina sia applicabile soltanto in presenza di una materiale apprensione di una porzione di fondo. Evidente è infatti l'identità di ratio che ne giustifica un'interpretazione estensiva all'ipotesi in cui sia ablato lo jus aedificandi relativo alla porzione corrispondente all'area di rispetto (che resta in proprietà del privato), come si desume dall'art. 32, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001 che, in tema di indennità espropriativa, contiene disposizioni analoghe per la «espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà», assimilando le due ipotesi”.

Sempre in applicazione del principio dell'integralità dell'indennizzo dovuto al privato per i pregiudizi arrecati all'area residua nella fase di esecuzione dell'opera e di esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata, si dovrà altresì “accertare il profilo decisivo dell'incidenza dell'opera stradale sul valore dell'area residua in termini di deprezzamento del fabbricato contiguo, nel caso in cui si accerti una oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dello stesso”.

Chi è Giustino?

Chi è Giustino? Giustino è un nostro personaggio di fantasia, creato da Mako, nostro vignettista di fiducia (che ne ha realizzati altri). Precisamente è un simpatico ragnetto che conosce perfettamente la Legge e che si studia tutte le sentenze. Ci accompagnerà spesso con pareri utili e riflessioni sulle sentenze più interessanti.

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