La Cassazione di Giustino - Sulla determinazione dell'inquadramento spettante alla Lavoratrice

16 settembre 2020

A cadenza regolare sul sito dello Studio Marinari, attraverso la rubrica "La Cassazione di Giustino" usciranno una serie di commenti a sentenze di particolare rilevanza.

Da addetto al call center a operatore specialista di customer care

Cass. Civile, Sez. Lavoro, sent. n. 19064/2020

Impugnata da parte della Società datrice di lavoro la pronuncia del Tribunale, Sez. Lavoro, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla Lavoratrice, aveva accertato di diritto di quest’ultima ad essere inquadrata nel V livello del c.c.n.l. delle Telecomunicazioni ed il diritto alle differenze retributive maturate in ragione delle mansioni di fatto espletate, la Corte d’Appello, quale giudice di secondo grado, dando ragione alla Lavoratrice, ha osservato che le prove svolte avevano confermato lo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni proprie della qualifica rivendicata ed in particolare la gestione di rapporti con clienti di maggior rilievo della società che si rivolgevano direttamente a lui tramite un "pin code" ed ai quali proponeva specifiche offerte di servizi collaborando con i diretti superiori in operazioni più complesse, rispondendo a reclami e richieste di chiarimenti e curando la formazione dei nuovi assunti. Ha quindi verificato che le mansioni svolte non erano riconducibili al terzo livello del contratto collettivo nel quale è inquadrato l'addetto al call center ma piuttosto era riconducibile al superiore quinto livello come operatore specialista di customer care.

Con ricorso in Cassazione, la Società datrice di lavoro impugna la decisione di secondo grado denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del c.c.n.l. Telecomunicazioni e dell'art. 2103 cod. civ., sostenendo che nel corso del giudizio di primo grado non era stato accertato che la lavoratrice, oltre ad essere referente per alcuni top clients, fosse anche incaricata della soluzione dei problemi che le venivano prospettati; ed anzi ciò che era emerso era che questa pur dando risposte in prima battuta godeva tuttavia di un'autonomia minima e per soluzioni definitive doveva fare riferimento ai suoi superiori. Mentre ciò che contraddistingue il quinto livello riconosciuto dalla sentenza è lo svolgimento di un'attività non standardizzata con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale.

Respingendo questo motivo di ricorso, così si pronuncia la Corte di Cassazione.

Per giurisprudenza consolidata della S.C. “il giudice del merito, a questi fini (n.d.r. dell’inquadramento), deve in primo luogo identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. cod.civ.; poi deve accertare le mansioni di fatto esercitate, ed, infine, deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore (cfr. tra le tante Cass. . n. 22/11/2019 n. 30580, 28/04/2015 n. 8589, 27/09/2010 n. 20272 ed 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 22613/2016 anche, su un caso analogo al presente, Cass. 17/05/2018 n. 23777). Il rispetto del c.d. criterio «trifasico» nel giudizio relativo all'attribuzione di un inquadramento superiore rispetto a quello già posseduto dal lavoratore, non prevede che il giudice di merito debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni ( Cass. 27/09/2016 n. 18943)”.

Nel caso in esame,  “la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottrae alle censure che le sono state mosse. La Corte distrettuale ha valutato compiutamente il contenuto professionale delle mansioni in concreto assegnate alla dipendente ed ha colto, nelle stesse, i tratti qualificanti il livello rivendicato, vale a dire quello dei lavoratori che «[...] svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure [...] esercitate attraverso [....] ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità»).

In particolare il giudice di appello ha evidenziato, quanto all'autonomia e decisionalità, la capacità della lavoratrice di utilizzare «procedure non standardizzate bensì personalizzate rispetto al singolo cliente» e, quanto alla elevata tecnicalità, l'utilizzo di «sistemi complessi».

 

In definitiva la Corte territoriale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, si è attenuta alle tre fasi di indagine (accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffronto tra i risultati di tali due indagini) affrontando nel ragionamento decisorio ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione, sicché non è configurabile il vizio di errata applicazione dell'art. 2103 cod. civ. denunciato".

Chi è Giustino? Giustino è un nostro personaggio di fantasia, creato da Mako, nostro vignettista di fiducia. Precisamente è un simpatico ragnetto che conosce perfettamente la Legge e che si studia tutte le sentenze. Ci accompagnerà spesso con pareri utili e riflessioni sulle sentenze più interessanti.

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